(massima n. 1)
Non ricorre la fattispecie criminosa di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) allorchč i sigilli non siano apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identitą di un bene ma adempiano alla diversa finalitą, tipicamente sanzionatoria, di impedire il proseguimento di un'attivitą commerciale non autorizzata.