(massima n. 1)
In tema di associazione di tipo mafioso, la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non necessariamente deve desumersi da specifiche minacce avanzate da uno o pił componenti della «famiglia», ma puņ essere argomentato, con valutazioni di merito che, se congrue, non sono censurabili in sede di legittimitą, sulla base di elementi atti a dimostrare il diffuso clima di sopraffazione e conseguente assoggettamento delle vittime. (La Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che avevano valorizzato il «modo selvaggio con il quale gli imputati avevano esercitato la pastorizia» ponendo in essere condotte di pascolo abusivo e di danneggiamento, e l'atteggiamento remissivo dei proprietari per timore di ritorsioni).