(massima n. 1)
L'esimente di cui all'art. 384 c.p. per il delitto di falsa testimonianza č applicabile solo nel caso in cui sia configurabile un grave e inevitabile nocumento nella libertā o nell'onore per il soggetto chiamato a deporre o per un prossimo congiunto. Ne consegue che essa non ricorre nell'ipotesi in cui il testimone abbia negato falsamente il consumo di stupefacente da parte di un prossimo congiunto, non comportando tale condotta conseguenze negative per l'assuntore, in quanto le sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sono collegate solo all'importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti, ed essendo irrilevante, ai fini che qui interessano, la mera eventualitā di un danno all'immagine.