(massima n. 1)
In tema di furto, la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 c.p. — indica modalità della condotta, quali la violenza sulle cose e il mezzo fraudolento, che possono concorrere tra loro, ha tenuto conto della diversa oggettività. (Fattispecie in tema di furto di capo di abbigliamento in un magazzino consumato dal responsabile prima attraverso la rottura del sigillo di protezione e poi attraverso l'occultamento del capo medesimo sulla propria persona).