(massima n. 1)
In tema di colloqui tra l'arrestato o fermato ed il suo difensore, precedentemente all'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia, qualora essi siano stati vietati con provvedimento dato solo oralmente dal pubblico ministero, in violazione del disposto di cui all'art. 104, commi 3 e 4, c.p.p., la relativa nullitą, di carattere «intermedio», dev'essere eccepita, a pena di decadenza, in limine al suddetto interrogatorio, sempre che sia ravvisabile anche un interesse alla formulazione di tale eccezione; interesse da escludere quando, di fatto, non vi sia stata alcuna richiesta di colloquio.