(massima n. 1)
Non esiste contraddizione tra il diniego della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 bis c.p. e la concessione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 in quanto, pur essendo entrambe circostanze attenuanti facoltative, tuttavia sono autonome e si basano su differenti elementi caratterizzanti. Invero, mentre la circostanza speciale fa riferimento alla lieve entitą del fatto correlata alla qualitą e quantitą delle armi, condizione necessaria, anche se non sufficiente per l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, la circostanza comune di cui all'art. 62 bis c.p., invece, resta interamente affidata al potere discrezionale del Giudice di merito, al fine di adeguare la pena alla concreta entitą del fatto ed alla personalitą del reo, qualora lo stesso giudice ritenga l'esistenza di circostanze diverse da quelle previste da altre disposizioni attenuatrici della pena, che rendano l'imputato meritevole di clemenza.