(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per abolitio criminis non sono preclusive della concessione del beneficio, che può essere riconosciuto anche dal giudice di legittimità, il quale deve esaminare la ostatività dei precedenti penali alla quale i giudici di appello si sono richiamati nel motivare il rigetto della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena.