(massima n. 1)
Il potere della Corte di cassazione di rettificazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 c.p.p. può essere esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile e tale non è quello proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a rettificare la specie o la quantità della pena risultante errata per denominazione o computo, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell'art. 606 stesso codice. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso inteso ad ottenere la correzione del dispositivo di sentenza di appello che, pur avendo dato atto della concessione delle attenuanti generiche, aveva lasciato inalterata la pena inflitta in primo grado, risultante invece correttamente ridotta di un terzo nella motivazione della sentenza).