(massima n. 1)
Il principio dell'inutilizzabilitā delle prove ex art. 191, comma 1, c.p.p., sia pure invocabile anche per la fase degli atti di indagine del pubblico ministero, trova applicazione unicamente nelle ipotesi in cui le prove siano state acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Ne consegue che detta inutilizzabilitā possa discendere, in difetto di espressa e specifica previsione, soltanto dalla illegittimitā in sč della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e non si estenda a quelle prove che siano state solo irritualmente acquisite.