(massima n. 1)
Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace, punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni c.d. paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 comma 1 n. 5) c.p., che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in tre anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58, secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. (Nel caso di specie si trattava delle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi al controllo alcoolimetrico, previste dall'art. 186 commi 2 e 6 c.s.).