(massima n. 1)
In tema di falsa testimonianza, la causa di non punibilitą prevista dall'art. 384, comma primo, c.p. per il caso in cui il fatto sia stato commesso da chi vi sia stato costretto dalla necessitą di salvare un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertą o nell'onore, opera anche se il soggetto, debitamente avvertito, abbia scelto di non avvalersi della facoltą di astensione prevista dall'art. 199 c.p.p., sempreché la deposizione falsa si rappresenti come unico elemento probatorio suscettibile di contrapporsi validamente, nel procedimento penale a carico del congiunto, ad altri elementi di segno contrario.