(massima n. 1)
In tema di reati di corruzione, deve ritenersi sussistente il reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p. ogni qual volta la dazione in favore del pubblico ufficiale costituisca il compenso del favore ottenuto, a nulla rilevando che si sia trattato di un contributo a fini elettorali, né che la stessa sia avvenuta a distanza di tempo dalla formazione dell'atto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che aveva qualificato come corruzione propria l'emissione da parte di un assessore regionale di decreti di finanziamento di opere pubbliche, poi aggiudicate da un imprenditore edile, che aveva versato al primo, quale compenso per il favore ottenuto, un contributo elettorale in occasione di consultazioni svoltesi a distanza di anni).