(massima n. 1)
In tema di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni, la speciale disciplina dettata dall'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, derogatoria delle disposizioni di cui all'art. 267 c.p.p., si applica anche al sequestro di persona a scopo di estorsione. Ed infatti, a parte che il delitto anzidetto è, ormai da tempo, ritenuto un tipico reato di criminalità organizzata, anche nella generale considerazione del legislatore (come si rileva, tra l'altro, dall'art. 51, comma terzo bis, c.p.p., che attribuisce la competenza per tale reato al procuratore distrettuale) e che un'eventuale sua realizzazione in forma monosoggettiva — in contrasto con un'iniziale imputazione ad organizzazione delittuosa — sarebbe, comunque, accertabile solo ex post ad indagini concluse, è sufficiente, ai fini dell'applicabilità della normativa in questione, il mero riferimento alle modalità di esecuzione della richiesta estorsiva che, di norma, è realizzata mediante telefono. Ed infatti, il menzionato art. 13 si riferisce sia ai delitti di criminalità organizzata che a quelli di minaccia posta in essere con il mezzo telefonico.