(massima n. 1)
Non č manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 4, comma 11, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralitā), nella parte in cui, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della corte d'appello confermativo dell'applicazione di una delle suddette norme, esclude la ricorribilitā in cassazione per vizio di illogicitā manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.