(massima n. 1)
La divisione della comunione ereditaria non è impugnabile per errore, quando questo sia caduto sulle operazioni divisionali, ma è bensì impugnabile quando l'errore sia caduto sui presupposti della divisione (e così sulla quota spettante in astratto agli eredi). Tuttavia lo scioglimento della comunione ereditaria attuato mediante transazione non è impugnabile per errore, ancorché questo sia caduto su un presupposto dello scioglimento stesso (quota spettante in astratto agli eredi), quando il presupposto stesso abbia formato oggetto dell'accordo transattivo. Ciò perché la transazione è impugnabile per errore quando questo sia caduto sui presupposti pacifici del negozio transattivo, ma non quando sia caduto su questioni che abbiano formato oggetto della transazione stessa.