(massima n. 1)
In tema di corruzione, costituiscono «profitto» dei reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p. i finanziamenti erogati alle societą dell'imputato in base a criteri di prioritą contrari alla legge ed a una delibera del Cipe, accordati a conclusione di un'istruttoria carente iniziata prima del previsto ed accompagnati da fittizie procedure di collaudo dei lavori di riforestazione.