(massima n. 1)
Il delitto di violazione di sigilli, previsto dall'art. 349 c.p., si consuma non soltanto con la distruzione materiale dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta diretta a violare il vincolo di indisponibilitą sotteso allo loro apposizione, atteso che la norma in questione tutela non solo l'integritą materiale ma anche quella funzionale dei sigilli.