(massima n. 1)
L'interesse ad impugnare richiesto dal quarto comma dell'art. 568 c.p.p. sussiste, nel caso di pronuncia asseritamente abnorme, quando la stessa produca effetti pregiudizievoli per l'interessato, in via primaria e diretta, e sussista dunque un interesse pratico e attuale alla sua rimozione. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione proposta dall'imputato contro il provvedimento con il quale la corte di appello che aveva deliberato il suo rinvio a giudizio a mente dell'art. 428 comma sesto c.p.p., una volta ricevuti gli atti a seguito di annullamento del decreto da parte del giudice dibattimentale, si era dichiarata incompetente a procedere, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero; la Corte ha osservato, in particolare, che l'ulteriore regressione del procedimento, per quanto indebita, non aveva implicato alcuna conseguenza negativa per il ricorrente).