(massima n. 1)
In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe — anche se in posizione gerarchicamente dominante — rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, la responsabilità automatica di quel soggetto per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso; dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di “posizione” o da “riscontro d'ambiente”. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata prevalentemente allo sfruttamento della prostituzione di donne straniere introdotte clandestinamente in Italia).