(massima n. 1)
Il nuovo testo dell'art. 294, comma 1, c.p.p. modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, conv. dall'art. 1 della legge 21 aprile 1999, n. 109, al fine di coprire urgentemente il vuoto normativo creato dal duplice intervento, additivo e demolitorio, sugli artt. 294 e 302 c.p.p., effettuato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 77 del 1997 e n. 32 del 1999 indica nel «giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare» quello competente a procedere all'interrogatorio di garanzia, «fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento». Ne consegue, in forza di tale prorogatio competentiae, che per le misure cautelari applicate nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ma eseguite dopo l'avvenuta trasmissione degli atti al giudice dibattimentale e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento legittimamente procede all'interrogatorio di garanzia dell'imputato il Gip che ha emesso la misura.