(massima n. 1)
Nel caso di nullitā non assolute attinenti al diritto di difesa dell'imputato, la deducibilitā della relativa eccezione č soggetta alla preclusione di cui all'art. 182, comma 2, prima parte, c.p.p., alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che l'imputato sia presente ed assistito da un difensore, ancorché nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia, non comparso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto operante la suddetta preclusione in un caso in cui, essendo mancato l'avviso dell'udienza d'appello ad uno dei due difensori di fiducia e non essendo comparso l'altro, ritualmente avvisato, l'imputato, presente, era stato assistito da un difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.).