(massima n. 1)
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384, comma 1 c.p. (necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore), non può essere invocata sulla base di fatti sforniti di riscontri oggettivi e accertati in via presuntiva. Difatti il giudice deve valutare quelle specifiche circostanze di fatto le quali siano idonee ad integrare, nella loro eccezionalità, la situazione di necessità, prevista quale contenuto della causa di giustificazione.