(massima n. 1)
Agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. devono considerarsi esposti alla pubblica fede quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del ciclomotore in sosta, ne costituiscono secondo l'uso corrente, normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dal veicolo. (Fattispecie relativa al casco lasciato sopra il ciclomotore parcheggiato in un centro commerciale).