(massima n. 1)
Non è configurabile il delitto di falsa testimonianza in capo alla persona chiamata a testimoniare che non sia stata avvertita della facoltà di astenersi e abbia comunque deposto dinanzi all'autorità giudiziaria, senza che possa, a tal fine, discriminarsi la condotta tenuta in riferimento a capitoli di prova per i quali potesse profilarsi l'eventualità di una autoincriminazione da quella relativa a capitoli irrilevanti rispetto ad essa, posto che, in mancanza del prescritto avvertimento, il teste, in virtù del principio nemo tenetur se detegere, non è obbligato a deporre il vero e l'esimente di cui all'art. 384, comma secondo, c.p., operante per effetto dell'omesso avviso, non può non estendersi all'intera testimonianza resa.