(massima n. 1)
Integra una nullitā a regime intermedio, ad una lettura correlata degli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p., la nomina quale difensore d'ufficio, effettuata nel decreto di citazione a giudizio, di un avvocato cancellato dall'Albo professionale che non sia comparso nel dibattimento, atteso che tale ipotesi va parificata a quella di mancato avviso e non alla diversa ipotesi, che darebbe luogo a nullitā assoluta, di assenza del difensore nei casi in cui ne č obbligatoria la presenza.