(massima n. 1)
Il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 c.p. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad escludere l'obbligo di immodificabilitą del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene. (Fattispecie nella quale l'autore della violazione era il soggetto nominato custode del bene, edotto formalmente dell'esistenza del vincolo).