(massima n. 1)
Č inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione dell'errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, perché, in assenza di disposizioni transitorie, trova applicazione il principio tempus regit actum, che impedisce la estensibilitą della impugnazione a situazioni gią esaurite prima della entrata in vigore della citata legge. (Nell'occasione la Corte ha escluso che il principio affermato possa determinare disparitą di trattamento rispetto ai condannati con sentenze depositate dopo l'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, ammessi ad esercitare l'impugnazione straordinaria nel termine di centottanta giorni previsto dallo stesso art. 625 bis c.p.p., in quanto il principio tempus regit actum deve essere contemperato con il principio del «fatto esaurito», funzionale a salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici).