(massima n. 2)
In tema di violenza sessuale, la procedibilità di ufficio stabilita dal n. 2 del comma 4 dell'art. 609 septies c.p., prevista per i fatti commessi dal genitore o dagli altri soggetti indicati nella stessa norma, si estende anche agli eventuali concorrenti nel reato, che personalmente non si trovino in rapporto qualificato con la persona offesa, e ricorre anche quando costoro siano i soli autori materiali del delitto. (Fattispecie riguardante rapporti sessuali consensuali consumati da un estraneo con persona minore degli anni quattordici, con il consenso e l'agevolazione della madre della minore).