(massima n. 1)
Il reato di violazione dei sigilli, di cui all'art. 349 c.p., ha carattere istantaneo e si perfeziona per il solo fatto della disobbedienza al divieto di infrangere la conservazione o la identitą della res sotto sequestro. Ne deriva che ogni successiva, eventuale infrazione costituisce un nuovo, autonomo reato, eventualmente unificabile per continuazione con le violazioni precedenti.