(massima n. 1)
Tra gli elementi di valutazione che il giudice può utilizzare ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. si pongono anche quelli relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo indicati dall'art. 133 c.p., con il solo limite che una stessa circostanza specifica non può essere valutata due volte. Ne consegue che legittimamente il giudice può determinare la pena, tenendo distinta la valutazione della gravità del reato, eseguita considerando l'aspetto oggettivo della condotta criminosa, da quella concernente il riconoscimento delle attenuanti generiche, concesse in base all'assenza di precedenti giudiziari, ancorché questi ultimi siano considerati dall'art. 133 comma 2 n. 2 c.p.