(massima n. 1)
Qualora l'applicazione di una causa estintiva del reato, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., abbia postulato la formulazione di un giudizio di colpevolezza come si verifica quando essa dipenda dalla ritenuta sussistenza di una circostanza attenuante č ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduce, da parte dell'imputato, vizi di motivazione in ordine al suddetto giudizio.