(massima n. 1)
L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis c.p.p. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione consistono, rispettivamente, il primo (gią previsto come emendabile, a determinate condizioni, dall'art. 130 c.p.p.), nella mancata rispondenza tra la volontą, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo (assimilabile a quello revocatorio gią previsto, in materia civile, dall'art. 391 bis c.p.p.), in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimitą, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Deve pertanto ritenersi che rimangano del tutto estranei all'area dell'errore di fatto restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilitą dei provvedimenti della Corte di cassazione gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nel qualificare come dirette, anziché de relato, talune dichiarazioni accusatorie di «collaboranti» e nel ritenere la convergenza fra tali dichiarazioni e quelle provenienti da altro «collaborante.