(massima n. 1)
Il mancato invio a mezzo posta dell'avviso del risultato delle analisi effettuate, su campioni di sostanze alimentari, dalla competente autoritā sanitaria cui č demandato il controllo ex art. 1 della legge 30 aprile 1962 n. 283 non costituisce violazione del diritto di difesa (con conseguente esclusione dell'ipotesi di nullitā ex art. 178 lett. c, c.p.p.), atteso che la comunicazione del risultato delle analisi rileva solo ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione, termine che in mancanza di tale invio decorrerā da un atto successivo che abbia valore equipollente.