(massima n. 1)
L'esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non ne sana la nullitą che, nel giudizio in cui sia fatta valere una pretesa fondata sul predetto contratto, deve essere, pertanto, rilevata, anche d'ufficio e contro la volontą delle parti, dal giudice, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertare, indipendentemente dall'attivitą delle parti, l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto dell'attore.