(massima n. 1)
La dichiarazone di contumacia dell'imputato č viziata da nullitą assoluta, ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p., con nullitą di tutti gli atti successivi, se il giudice, ritenuto legittimo l'impedimento del difensore a comparire, anziché provvedere a norma dell'art. 486, comma 3, c.p.p. e sospendere o rinviare anche d'ufficio il dibattimento, fissare con ordinanza una nuova udienza e disporne la notificazione all'imputato non comparso, abbia, invece, nominato un difensore d'ufficio e dichiarato la contumacia dell'imputato, in assenza del difensore di fiducia.