(massima n. 1)
Per la configurabilitą del reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) non č necessario che in concreto si siano lamentate pił persone, atteso che č sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da potere recare disturbo ad una pluralitą di soggetti.