(massima n. 1)
L'induzione di minore infraquattordicenne a commettere atti di libidine sulla persona dell'agente, gią rientrante nelle previsioni di cui all'abrogato art. 530, secondo comma, c.p., č da ritenere tuttora punibile ai sensi dell'art. 609 quater, comma 1, n. 1, stesso codice, rimanendo peraltro applicabile, siccome pił favorevole sotto il profilo sanzionatorio, il citato art. 530 c.p., qualora il fatto sia stato commesso sotto la vigenza di tale norma.