(massima n. 1)
La disposizione dell'ultimo comma, seconda parte, dell'art. 164 c.p. č applicabile esclusivamente nel caso in cui, tra la prima condanna sospesa e quella per la quale dovrebbe procedersi ad ulteriore condanna o applicazione di pena, non si sia inserita altra condanna o applicazione di pena perché, diversamente, verrebbe meno la possibilitā di formulare una prognosi favorevole essendosi, il condannato, dimostrato immeritevole della fiducia in lui riposta. (Mass. redaz.).