(massima n. 1)
In tema di rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza, l'omesso formale avviso all'imputato contumace della celebrazione della successiva udienza in altro edificio non è equiparabile all'omessa citazione e non integra nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., giacché l'avviso orale del rinvio ex art. 477, comma 3, c.p.p., ha lo stesso effetto della citazione a comparire per la nuova udienza «per coloro che sono comparsi o debbono essere considerati presenti» e l'omesso formale avviso del trasferimento del luogo dell'udienza in altri locali costituisce un evento eccezionale e di tale notorietà che può essere portato a conoscenza dell'imputato e del suo difensore con altre modalità ed anche con avvisi pubblici. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano rilevato che l'imputato ed il suo difensore fossero a conoscenza del trasferimento dei locali, tenuto conto della notorietà dell'esistenza dei nuovi locali e del fatto che comunque il trasferimento era stato pubblicizzato mediante avvisi).