(massima n. 1)
È inammissibile per carenza dell'interesse ad impugnare, ex art. 568, comma quarto, c.p.p. il ricorso per cassazione avverso la statuizione della sentenza che, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, dispone la trasmissione di copia degli atti alla pubblica amministrazione per competenza anche in assenza di norme transitorie che impongono detta trasmissione.