(massima n. 1)
L'errore costituisce causa di annullamento della divisione solo quando ha prodotto l'omissione dalla massa di uno o pił beni dell'ereditą, quando il condividente ha subito la lesione oltre il quarto ipotesi per le quali sono stati previsti gli specifici rimedi del supplemento di divisione e della rescissione per lesione (artt. 762 e 763 c.c.) oppure quando cade sui presupposti della divisione stessa, quali la qualitą di erede, la natura della successione, l'inesistenza della comunione. Pertanto, non č ammessa la generale azione di annullamento nel caso in cui l'errore cada sull'esistenza delle norme sull'accessione, la cui portata, in relazione all'atto di divisione posto in essere, venga ad incidere sulla determinazione dell'ammontare di una quota, attraverso l'inclusione o meno in essa di un bene (nella specie, le parti avevano acquistato un suolo di comunione, sul quale avevano costruito un fabbricato, procedendo, poi, alla divisione del fondo stesso in parti uguali, in modo che, in virtł del principio sull'accessione, ciascuna divenisse proprietaria della porzione di fabbricato costituita sulla parte di terreno assegnatagli con la divisione. Accertata l'esistenza di un precedente accordo circa l'attribuzione di un locale ad una delle parti, nonostante che lo stesso ricadesse nella verticale spettante all'altra, il giudice del merito aveva annullato l'atto di divisione per l'errore di diritto in cui erano incorse entrambe le parti, ritenendo che, se esse avessero conosciuto la portata del principio sull'accessione, sarebbero ricorsi ad altri mezzi giuridici per realizzare i loro intenti divisori. La S.C., in base al principio enunciato nella massima, ha cassato l'impugnata sentenza).