(massima n. 1)
La legge 27 maggio 1998 n. 165, nel modificare l'art. 656 c.p.p. e l'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, con contestuale abrogazione dell'art. 47 bis del medesimo ordinamento, non ha tuttavia abrogato, né esplicitamente né implicitamente, la disciplina, che, per il caso di richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da parte di tossicodipendenti o alcoldipendenti, è dettata dal combinato disposto degli artt. 91, comma 4, e 94, comma 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; disciplina in base alla quale, quando la detta richiesta sia stata presentata dopo l'avvenuta esecuzione dell'ordine di carcerazione, spetta al pubblico ministero disporre la scarcerazione del condannato in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. Deve pertanto escludersi che a tale adempimento, nell'ipotesi data, sia tenuto invece il magistrato di sorveglianza, secondo la regola dettata per l'affidamento in prova ordinario dal novellato art. 47, comma 4, dell'ordinamento penitenziario.