(massima n. 1)
Poiché, ove l'offeso sia una persona giuridica, la prova dell'esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al soggetto proponente la dichiarazione di querela costituisce la prova di un fatto rilevante nel processo penale, la relativa acquisizione, anche se disposta d'ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p., deve avvenire secondo le regole stabilite dal titolo terzo del codice di rito; ne deriva che, non essendo da queste contemplata come mezzo di prova la richiesta di informazioni al governo di uno Stato estero, non può essere considerata dimostrata l'esistenza del potere del querelante di rappresentare lo Stato estero, offeso dal reato, da una missiva contenente attestazione in tal senso rilasciata, su richiesta del giudice, dall'ambasciata del medesimo Stato in Italia. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto mancante la querela in un'ipotesi in cui si procedeva per il delitto di cui all'art. 647 c.p. commesso in danno di un'agenzia del Governo degli Stati uniti d'America operante in Italia — la U.S.C.G. Loran Station di Sellia Marina — la cui querela era stata sottoscritta da soggetto in capo al quale l'ambasciata U.S.A. in Italia, a richiesta del pretore, aveva attestato l'esistenza del potere di rappresentanza del suo governo).