(massima n. 1)
L'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6 c.p., secondo le modalitā previste dall'art. 6 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, č applicabile a tutti i reati tributari, sia che incriminino condotte prodromiche, sia che l'evasione dell'imposta costituisca elemento costitutivo del reato; essa č applicabile anche se l'amministrazione finanziaria non si č costituita parte civile e richiede che il risarcimento sia avvenuto nelle forme previste dalla norma citata.