(massima n. 1)
Nel caso di ufficio giudiziario diviso in pił sezioni, l'indicazione della sezione innanzi alla quale si deve comparire č necessaria per individuare il luogo di comparizione, e l'omissione comporta la nullitą dell'ordinanza di contumacia. Peraltro la nullitą sarą generale ed assoluta, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. solo allorquando la mancata indicazione della sezione giudicante č tale, in rapporto alla situazione concreta, da provocare un'incertezza assoluta sul luogo di comparizione e da pregiudicare, in termini effettivi, il diritto di intervento dell'imputato.