(massima n. 1)
La disciplina in tema di documentazione dell'interrogatorio — che non si svolga in udienza — della persona in stato detenzione non si applica al soggetto agli arresti domiciliari, atteso che quest'ultimo non versa nella condizione psicologica e ambientale di minorata difesa in relazione alla quale va garantita in modo particolare la trasparenza dell'atto processuale al fine di scongiurare ogni rischio di coartazione della volontà del soggetto sottoposto all'interrogatorio.