(massima n. 1)
La mancata osservanza dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 268, comma terzo, c.p.p. sul perché l'intercettazione debba essere eseguita non da impianti degli uffici della Procura della Repubblica ma dagli altri impianti dalla stessa norma previsti comporta, ai sensi dell'art. 271, la semplice inutilizzabilità delle intercettazioni compiute; pertanto di tali ragioni può darsi conto in un provvedimento integrativo, successivo all'effettuazione, purché anteriore all'utilizzazione delle risultanze dell'operazione, in modo da consentire il controllo da parte del giudice.