(massima n. 1)
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 349 c.p., il vincolo di immodificabilità della cosa può essere frustrato da qualsiasi attività che, anche in assenza di materiale effrazione, violi la funzione strumentale e funzionale del sigillo che è quella di identificare esattamente il bene e di intimare a chiunque di astenersi da qualsiasi atto che possa, comunque, alterare l'indisponibilità della cosa. (Fattispecie in tema di prosecuzione di lavori su manufatto abusivo sottoposto a sequestro).