(massima n. 1)
Qualora il decreto di inammissibilitā della richiesta, previsto dall'art. 666, comma 2, c.p.p., nel procedimento di esecuzione, non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, quella che si configura č una nullitā a regime Ģintermedioģ, riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. e non deducibile dalla parte privata ma soltanto dallo stesso pubblico ministero, per violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione č finalizzata l'audizione di detto organo.