(massima n. 1)
In tema di sequestro, la impugnazione da parte del custode del provvedimento del giudice, richiesto della liquidazione del relativo compenso, deve essere proposta con le modalitą di cui all'art. 666 c.p.p. A tanto consegue che detto provvedimento non č ricorribile per Cassazione, ma opponibile innanzi al giudice dell'esecuzione, ma che, non di meno, l'erronea proposizione di un mezzo di impugnazione diverso dal gravame consentito non esclude in applicazione analogica del principio della conversione dei mezzi di impugnazione che possa conferirsi allo stesso la pił appropriata qualificazione, data la inequivoca volontą espressa dal ricorrente di sottoporre a sindacato la decisione impugnata. (Fattispecie nella quale la Corte, qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, ha disposto la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello).